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Progressivo calo di assenze per malattia
Nell’ultimo quadrimestre 2017 sono calati del 13,1% i certificati medici dei lavoratori pubblici e si sono ridotti del 10,6% i giorni di malattia. Sono dei dati importanti che evidenziano un’effettiva regressione rispetto agli anni passati grazie al nuovo regolamento sulle visite fiscali e sulle modalità di accertamento delle assenze dal posto di lavoro. In particolare, per visita fiscale si intende l’accertamento sanitario, cioè una visita medica, che viene effettuata da parte di un medico dell’Inps nei confronti del lavoratore, quando è assente per malattia.
La legge in questione è entrata in vigore il 13 gennaio con decreto n.206 del 17 ottobre 2017 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 dicembre 2017. Tuttavia, già un rilevante cambiamento si è visto nel mese di settembre scorso quando all’Inps, Istituto nazionale della previdenza sociale, è stato affidato il compito preciso ed unico nel gestire le visite mediche di controllo anche per l’82% dei lavoratori pubblici.
Cambiano quindi le regole per i lavoratori che si assentano a causa di malattie, in particolare per gli oltre 3 milioni di dipendenti pubblici, ma anche per i 14,7 milioni di lavoratori privati (9 milioni dei quali coperti da indennità di malattia Inps).
Risulta molto importante approfondire la norma esaminando, per un avere un quadro più chiaro, gli articoli uno ad uno quanto segue:
- Articolo 1, la visita fiscale può essere richiesta, dal datore di lavoro pubblico, fin dal primo giorno di assenzadal servizio per malattia del dipendente pubblico mediante l’utilizzo del canale telematico messo a disposizione dall’INPS.
- Articolo 2, le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematicae ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale.
- Articolo 3, evidenzia le fasce orarie di reperibilità: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.
- Articolo 4, considera le esclusioni dall’obbligo di reperibilità.
- Articolo 5, il medico è tenuto a redigere, nelle modalità telematiche indicate dall’INPS, il verbalecontenente la valutazione medico legale relativa alla capacità o incapacità al lavoro riscontrata.
- Articolo 6, parla di variazione dell’indirizzo di reperibilità:deve essere comunicato dal dipendente all’amministrazione presso cui presta servizio.
- Articolo 7, sottolinea la mancata effettuazione della visita per assenza del lavoratoreall’indirizzo indicato: il medico fiscale rilascia apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio.
- Articolo 8, afferma che, qualora il dipendente non accetti l’esito della visita fiscale, il medico è tenuto ad informarlo del fatto che deve eccepire ildissenso seduta stante e questo deve essere sottoscritto dal dipendente.
- Articolo 9, determina il rientro anticipato al lavoro: il dipendente deve richiedere un certificato sostitutivoche viene rilasciato dallo stesso medico il quale ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi o da un altro medico in sostituzione.