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Viaggiare, che passione! Dal Ministero del Turismo un vademecum su dove poter andare
Si viaggiare! L’estate è iniziata da un pezzo e dopo il lockdown il desiderio di viaggiare si è fatto sempre più significativo per gli italiani. A partire dal 3 giugno sono consentiti gli spostamenti all’interno del nostro Paese, senza obbligo di autocertificazione. Tuttavia, alcune Regioni richiedono adempimenti specifici (comunicazione arrivo, registrazione, misurazione temperatura). Con la fine di luglio e l’arrivo di agosto, mese vacanziero per gli italiani, scende in campo il Ministero della Salute che, dopo aver firmato un’ordinanza che dispone la quarantena per i cittadini che negli ultimi 14 giorni abbiano soggiornato in Romania e Bulgaria, dispensa una serie di indicazioni rivolte al popolo di turisti.
Sono liberamente consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione, anche per turismo, da e per gli Stati membri dell’Unione Europea (oltre all’Italia, sono Stati membri della UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria); gli Stati parte dell’accordo di Schengen (gli Stati non UE parte dell’accordo di Schengen sono: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera); il Regno Unito e l’Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco e chiaramente la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.
Tuttavia, l’ingresso in Italia dagli Stati che non fanno parte dell’UE e/o dell’accordo di Shengen continua ad essere consentito, con obbligo di motivazione, solo per comprovate esigenze lavorative e di studio o per ragioni legate alla salute. Inoltre, dal 1° luglio è consentito in ogni caso senza dover specificare alcuna motivazione l’ingresso nel territorio nazionale di:
- cittadini di Stati terzi residenti nei seguenti Stati e territori: Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay (Montenegro e Serbia dal 16 luglio sono stati inseriti nella lista dei Paesi a rischio con divieto di ingresso e transito in Italia)
- cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale e dei rispettivi familiari.
Resta comunque l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per tutte le persone fisiche che facciano ingresso in Italia da Stati o Paesi esteri diversi da quelli facenti parte dell’Unione Europea, Stati parte dell’accordo di Schengen, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano ovvero che vi abbiano soggiornato nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia.
E’ previsto sia consentito soltanto fare, nel minore tempo possibile, il percorso per recarsi a casa o nella diversa dimora individuata come luogo dell’isolamento. In questo tragitto non è consentito usare mezzi di trasporto pubblico ma è consentito il noleggio di autovetture e l’utilizzo di taxi o il noleggio con conducente. Tuttavia, chi entra o rientra in Italia dall’estero per motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza può rinviare fino a 120 ore l’inizio dell’isolamento fiduciario.
Esistono delle eccezioni, ovvero categorie di cittadini che, pur provenendo da Paesi che lo richiederebbero, non hanno l’obbligo di quarantena al momento dell’ingresso nel nostro Paese. Tra questi, il personale sanitario, il personale di mezzi di trasporto e i funzionari dell’Ue.