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Green Pass: tutto sulla certificazione verde Covid-19

8 Dicembre 2021
Green Pass: tutto sulla certificazione verde Covid-19

“La Certificazione verde COVID-19 permette di accedere a eventi, strutture e altri luoghi pubblici in Italia e facilita gli spostamenti in Europa”. È quanto si legge nel sito dgc.gov.it. che contiene tutte le informazioni.

Che cosa è il Green Pass
La certificazione verde Covid-19 o Green Pass, emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, è una prova digitale attestante che una persona: è stata vaccinata contro la patologia da Covid-19 (aver completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni); ha ottenuto un risultato negativo al test molecolare o antigenico nelle ultime 48 ore; è guarita dalla patologia (la validità del certificato di guarigione è pari a 180 giorni dalla data del primo tampone positivo). Inoltre, per ottenere il Green Pass saranno validi anche i test salivari. Ha una validità di 12 mesi.

In formato digitale e/o cartaceo, con codice QR, gratuito, in lingua nazionale e in inglese, sicuro e protetto, valido in tutti i paesi dell’UE. Sono queste le caratteristiche del Green Pass con il quale è possibile circolare liberamente da e per tutti i Paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen. Anche l’Italia ha dato il via libera alla Green Pass dopo la firma da parte del Presidente del Consiglio Mario Draghi del Decreto che definisce le modalità di rilascio delle Certificazioni verdi digitali Covid-19 per rendere più semplice l’accesso a eventi e strutture in Italia e facilitare gli spostamenti in Europa. Il decreto-legge del 23 luglio prevede che il Green Pass è obbligatorio dal 6 agosto dai 12 anni in su per sedersi nei ristoranti e nei bar al chiuso – ma non sarà invece necessario per consumare al bancone, anche se al chiuso – nelle palestre, cinema, teatri e per assistere alle partite allo stadio. Si potrà dunque andare in palestra solo se muniti di certificato verde. Obbligo di Green pass anche per cinema e teatri, ma aumenta il numero di spettatori ammessi ad assistervi, sia al chiuso che all’aperto. In zona gialla si entrerà a cinema e teatro con Green pass, mascherina e distanziamento, ma gli spettatori potranno salire all’aperto dagli attuali 1000 fino a un massimo di 2500 e al chiuso da 500 a 1000. Mentre in zona bianca, dove ora sono fissati limiti di capienza, viene fissato un tetto all’aperto di 5000 persone e al chiuso di 2500 persone. Dal 1° settembre 2021 il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari devono esibire la Certificazione verde Covid-19. Sempre a decorrere dal primo settembre è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:

  • aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
  • L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio.

Esenzioni
L’obbligo della Certificazione verde COVID-19 non si applica per accedere alle attività e ai servizi sul territorio nazionale alle seguenti categorie di persone: ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale; ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 30 settembre 2021, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021: apre una nuova finestra. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 settembre; ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 settembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021.

Le sanzioni per chi non rispetta le regole
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green Pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni”, precisa Palazzo Chigi dopo il varo del decreto covid.

Cosa contiene il Green Pass e chi lo emette
La certificazione digitale e stampabile (cartacea) contiene un codice QR con una firma digitale per impedirne la falsificazione. In Italia, il Green pass viene emesso soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute.

La versione digitale può essere salvata su un dispositivo mobile. I cittadini possono inoltre richiedere una versione cartacea al proprio medico di base, al pediatra o in farmacia, utilizzando la propria tessera sanitaria. Entrambe le versioni disporranno del codice QR contenente le informazioni essenziali e di una firma digitale per garantire l’autenticità del certificato. Gli Stati membri hanno concordato un modello comune che può essere utilizzato per le versioni sia elettroniche che cartacee al fine di facilitarne il riconoscimento.

Come ottenere il Green Pass
Dopo la vaccinazione oppure un test negativo oppure la guarigione da COVID-19, la Certificazione viene emessa automaticamente in formato digitale e stampabile dalla piattaforma nazionale.

Quando la Certificazione sarà disponibile, si riceverà un messaggio via SMS o via email, ai contatti che sono stati comunicati quando è stato fatto il vaccino o il test o è stato rilasciato il certificato di guarigione; il messaggio contiene un codice di autenticazione (AUTHCODE) da usare sui canali che lo richiedono e brevi istruzioni per recuperare la certificazione.

Si può acquisire la Certificazione da diversi canali in modo autonomo: sul sito dgc.gov.it. con accesso tramite identità digitale (Spid/Cie) oppure con Tessera Sanitaria (o con il Documento di identità se non sei iscritto al SSN) in combinazione con il codice univoco ricevuto via email o SMS; nel Fascicolo sanitario elettronico; tramite l’App “Immuni”e l’App IO. (https://www.dgc.gov.it/web/ottenere.html)

Green Pass: tutto sulla certificazione verde Covid-19

Al momento del controllo del certificato, si procede alla scansione del codice QR e alla verifica della firma. Ogni organismo autorizzato a rilasciare i certificati (ad esempio un ospedale, un centro di test o un’autorità sanitaria) ha la propria chiave di firma digitale. Tutte le chiavi di firma sono conservate in una banca dati protetta in ciascun paese. La Commissione europea ha creato un gateway per garantire che tutte le firme dei certificati possano essere verificate in tutta l’Ue. I dati personali del titolare del certificato non passeranno attraverso il gateway dato che ciò non è necessario per verificare la firma digitale. La Commissione europea ha inoltre aiutato gli Stati membri a sviluppare software e app nazionali per il rilascio, l’archiviazione e la verifica dei certificati e li ha sostenuti nelle prove necessarie per aderire al gateway.

Come recuperare l’AUTHCODE in caso di smarrimento o mancata ricezione
È possibile per coloro che hanno i requisiti per la Certificazione verde COVID-19 e non hanno ricevuto o hanno smarrito l’SMS o l’email, recuperare l’AUTHCODE in autonomia. Basterà accedere alla nuova applicazione attiva sul sito www.dgc.gov.it inserendo il codice fiscale, le ultime 8 cifre della tessera sanitaria e la data dell’evento che ha generato la certificazione verde (data dell’ultima vaccinazione o del prelievo del tampone o, per le certificazioni di guarigione, la data del primo tampone molecolare positivo).

Una volta ottenuto l’AUTHCODE si potrà scaricare la Certificazione dallo stesso sito con Tessera Sanitaria o con a app IMMUNI.

Revoca Green Pass in caso di positività
Se il titolare viene contagiato dal virus, la positività viene segnalata o dal Servizio sanitario regionale, o dal medico, o dal pediatra o ancora da un medico Usmaf (Servizi territoriali per l’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’Aviazione civile). L’indicazione sarà registrata nella banca dati del cittadino e dunque il sistema informatico bloccherà il rilascio del pass o annullerà la validità del Qr code già rilasciato fino a comprovata guarigione. Lo stesso avviene alla scadenza della validità del pass.

Green Pass e vaccini
I certificati di vaccinazione saranno rilasciati a una persona vaccinata con qualsiasi vaccino anti Covid-19. Per quanto riguarda la deroga alle restrizioni alla libera circolazione, gli Stati membri dovranno accettare i certificati di vaccinazione per i vaccini che hanno ottenuto l’autorizzazione all’immissione in commercio nell’Ue. Gli Stati membri potranno decidere di estendere questa possibilità anche ai viaggiatori dell’Ue che hanno ricevuto un altro vaccino.  Spetta agli Stati membri decidere se accettare un certificato di vaccinazione dopo una dose o dopo il completamento dell’intero ciclo di vaccinazione.

Anche le persone non vaccinate potranno recarsi in un altro Paese UE. Il green pass dell’Ue è inteso ad agevolare la libera circolazione all’interno dell’Ue. Non costituirà un prerequisito per la libera circolazione, che costituisce un diritto fondamentale nell’Ue. Il certificato Covid digitale dell’Ue fornirà anche prova dei risultati dei test, che spesso sono richiesti nell’ambito delle restrizioni sanitarie vigenti. Offre agli Stati membri l’opportunità di adeguare le restrizioni in vigore per motivi di salute pubblica.

Il certificato Covid digitale dell’Ue sarà accettato in tutti gli Stati membri dell’Ue. Contribuirà a far sì che le restrizioni attualmente in vigore possano essere revocate in modo coordinato. In caso di viaggio, il titolare del certificato dovrebbe, in linea di principio, essere esonerato dalle restrizioni alla libera circolazione: gli Stati membri dovranno cioè astenersi dall’imporre ulteriori restrizioni di viaggio ai titolari di un certificato Covid digitale dell’Ue, a meno che esse non siano necessarie e proporzionate per tutelare la salute pubblica. In tal caso, ad esempio in risposta a nuove varianti che destino preoccupazione, lo Stato membro in questione è tenuto ad informare la Commissione e tutti gli altri Stati membri e giustificare tale decisione.

Green Pass. Quando è richiesto?
Il Green Pass è dunque richiesto per una serie di attività: Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso; Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; Sagre e fiere, convegni e congressi; Centri termali, parchi tematici e di divertimento; Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia; Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; Concorsi pubblici.

Tags: area Schengen, certificazione verde, codice QR, covid-19, dgc.gov.it, esenzioni, green pass, Mario Draghi, ministero della salute, revoca, sanzione pecuniaria, sanzioni, unione europea, vaccinazione. vaccini
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Nicoletta Mele
Nicoletta Mele
Laureata in Scienze Politiche e dal 2001 è iscritta all’Ordine dei Giornalisti del Lazio. Ha collaborato con diverse testate giornalistiche e uffici stampa. Dopo aver conseguito il Master in Gestione e Marketing di imprese in TV digitale, ha lavorato per 12 anni in Rai, occupandosi di programmi di servizio e intrattenimento. Successivamente, ha ampliato le sue competenze specializzandosi con il Master in Marketing & Communication Management presso 24ORE Business School. Dal 2017 è Direttore Responsabile di Health Online, periodico di informazione dedicato alla Sanità Integrativa.

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