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Montascale per condòmini con disabilità: la normativa
Quando si vive in un condominio capita di avere degli inquilini disabili o anziani che hanno la difficoltà o l’impossibilità di salire le scale per raggiungere il proprio appartamento. Non tutti i condomìni, inoltre, offrono i giusti servizi alle persone con problemi di deambulazione e sono quindi sprovvisti di ascensori o montascale per disabili. È possibile però installare uno di questi dispositivi nel proprio condominio in qualunque momento, vediamo come.
Montascale, pedane elevatrici e ascensori sono strumenti fondamentali per abbattere le barriere architettoniche per coloro che hanno problemi motori. Anche le rampe di scale composte da pochi gradini, all’ingresso del condominio, possono rappresentare un ostacolo insormontabile per chi, per esempio, si muove su una sedia a rotelle.
Per questo tutte le strutture che sono state realizzate successivamente al decreto ministeriale 236 del giugno 1989 devono essere provviste di strumenti che rendano accessibili a tutti non solo gli spazi interni del condominio ma anche quelli esterni, prevedendo dove occorre una pedana o un ascensore.
In tutti i condomìni che sono stati costruiti prima dell’entrata in vigore del DM 236, e che quindi possono presentare delle barriere architettoniche, è possibile installare la strumentazione adatta con l’aiuto di finanziamenti e rimborsi statali.
Stando a quanto descritto nella legge n° 13/1989, che regola appunto l’abbattimento delle barriere architettoniche, il comune di residenza ha infatti l’obbligo di aiutare i condòmini di un palazzo dove risiedono persone con disabilità motorie con alcuni contributi e agevolazioni fiscali: questi contributi servono ad adeguare le strutture alle esigenze del disabile.
Un’ulteriore legge varata nel 2012, inoltre, tutela gli altri condòmini nel caso in cui i lavori di adeguamento, sconvolgano l’assetto originale del palazzo. Tale legge stabilisce che per ottenere il via libera ai lavori occorre ottenere un quorum in sede di assemblea di condominio.
Il primo passo da compiere se si vuole installare un montascale o un ascensore nel proprio condominio, infatti, è quello di presentare una richiesta scritta all’amministratore del condominio per la convocazione di un’assemblea specifica su tale richiesta. Alla domanda, dovrà essere allegata una raccomandata scritta, la proposta di preventivo ed il progetto del montascale che si ha intenzione di installare.
Tutto ciò servirà ad informare il resto dei condòmini e l’amministrazione, non solo dei lavori che si intende effettuare, ma anche dell’eventuale spesa da sostenere.
Mentre fino a qualche anno fa occorreva il consenso unanime di tutto il condominio per poter effettuare i lavori, a partire dalla nuova riforma del 2012 non è più necessaria l’unanimità per l’approvazione dell’intervento, basterà l’appoggio della maggior parte dei votanti, che devono rappresentare la metà delle persone che vivono nell’edificio.
Se verrà raggiunta la maggioranza e la richiesta di installazione verrà approvata in sede di assemblea, la spesa complessiva andrà ripartita tra tutti i condòmini e lo stesso vale per i costi di manutenzione dello strumento.
Nel caso invece in cui la maggioranza non venga raggiunta, stando a quanto prescritto dalla legge, dopo tre mesi dalla richiesta al condominio, e solo se i lavori non risultino di intralcio al resto dei condòmini, la persona interessata potrà comunque installare il montascale e le spese di installazione e di manutenzione saranno tutte a suo carico.
Per quanto riguarda il costo del montascale, questo varia in base al tipo di scala a cui è destinato: un montascale per scale rettilinee, infatti, può costare orientativamente tra i 4.000 e i 7.000 € mentre un servoscala, destinato ad una scala curva, può costare tra i 9.000 e i 15.000 €.
È però possibile usufruire delle detrazioni fiscali e dei vantaggi finanziari garantiti dallo Stato Italiano per rendere più sostenibili le spese di acquisto e installazione di un montascale.
Per l’installazione di un montascale o di altro dispositivo volto all’abbattimento delle barriere architettoniche, infatti, è possibile usufruire del Bonus Lavori Condominiali, che fa parte del Bonus Casa 2020. Tale bonus prevede una detrazione fiscale fino al 50% su una spesa del valore massimo di 96.000 € per unità immobiliare.
Infatti, stando a quanto riportato dall’Agenzia delle Entrate nella guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” aggiornata a luglio 2019, anche tutti i lavori che hanno lo scopo di eliminare le barriere architettoniche, o di realizzare strumenti che siano in grado di favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione di persone con disabilità motorie gravi, rientrano tra i lavori di ristrutturazione che possono beneficiare di una detrazione fiscale del 50%.
Per poter usufruire delle detrazioni fiscali del Bonus Lavori Condominiali è importante che:
- i lavori condominiali vengano eseguiti nelle parti comuni dell’edificio;
- i condòmini effettuino i pagamenti tramite bonifico bancario (o postale) intestato al condominio;
- l’amministratore conservi tutta la documentazione relativa e le famiglie che vivono nell’edificio conservino la certificazione rilasciata dall’amministratore, che garantisce l’adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla legge e la quota della spesa imputabile ad ognuna unità immobiliare del condominio.