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Vaccinazioni obbligatorie: toccherà al pediatra decidere se differirle
Toccherà al medico di base o al pediatra attestare se un bambino non può vaccinarsi o deve differire l’immunizzazione, permettendogli in tal modo di iscriversi a scuola. Lo si apprende dalla circolare operativa sul decreto vaccini pubblicata dal ministero della Salute sul proprio sito. “Le vaccinazioni obbligatorie – si legge – possono essere omesse o differite ove sussista un accertato pericolo per la salute dell’individuo”.
Servono quindi “specifiche condizioni cliniche documentate che controindichino, in maniera permanente o temporanea, l’effettuazione di una specifica vaccinazione o di più vaccinazioni. Tali specifiche condizioni cliniche devono essere attestate dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta e coerenti con le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità”.
Per chi è immune per aver contratto la malattia, si sottolinea nel documento, la possibilità di omettere la vaccinazione deve essere provata presentando copia della notifica di malattia infettiva effettuata alla ASL dal medico curante o presentando attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata sempre dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra.
Per tutti quei bambini che non saranno stati vaccinati, tuttavia, non si apriranno le porte dei nidi o delle scuole dell’infanzia, anche se i genitori pagheranno la sanzione pecuniaria. Su questo punto il Miniestero è piuttosto severo. “La sanzione estingue l’obbligo della vaccinazione ma non permette comunque la frequenza, da parte del minore, dei servizi educativi dell’infanzia, sia pubblici sia privati, non solo per l’anno di accertamento dell’inadempimento, ma anche per quelli successivi, salvo che il genitore non provveda all’adempimento dell’obbligo vaccinale”. Il divieto di iscrizione ai non vaccinati non è valido per la scuola dell’obbligo. “Diversamente, per gli altri gradi di istruzione, e precisamente per quelli dell’obbligo – prosegue la circolare – la presentazione della documentazione non costituisce requisito di accesso alla scuola (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado, centri di formazione professionale regionale) o agli esami”. I minori non vaccinabili per ragioni di salute, spiega la nota, sono inseriti in classi nelle quali sono presenti soltanto minori vaccinati o immunizzati.
Vengono dichiarate obbligatorie per legge, secondo le indicazioni del Calendario allegato al Piano nazionale di prevenzione vaccinale vigente (età 0-16 anni) e in riferimento alla coorte di appartenenza, dieci vaccinazioni.
anti-poliomelitica;
anti-difterica;
anti-tetanica;
anti-epatite B;
anti-pertosse;
anti Haemophilusinfluenzae tipo B;
anti-morbillo;
anti-rosolia;
anti-parotite;
anti-varicella.
Per queste ultime 4 è prevista una valutazione fra tre anni per l’eventuale eliminazione dell’obbligo. Non saranno invece necessari per l’iscrizione a scuola, ma saranno offerti gratuitamente i vaccini contro meningococco B, meningococco C, pneumococco e rotavirus (i primi due in origine erano previsti nel decreto come obbligatori). Sarà, infine, possibile procedere alla vaccinazione monocomponente per chi risulti già immunizzato per alcuni di questi vaccini.