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Il promotore mutualistico: un socio al servizio della mutualità italiana
In questo numero di Health Online abbiamo deciso di affrontare l’importante tema della Mutualità concentrandoci in particolare sulla diffusione dei valori mutualistici. Abbiamo intervistato Luciano Dragonetti – Consigliere di amministrazione di Mutua MBA, oggi la più importante società di Mutuo Soccorso in italia.
Di cosa si occupa una Mutua e come si sviluppa sul territorio?
Le mutue svolgono da sempre attività a sostegno dei propri soci, in ambito generale. Oggi il ridimensionamento delle prestazioni assistenziali e la diminuzione dei LEA con conseguente aumento della spesa privata, pongono le Mutue in un ruolo che non hanno mai abbandonato ma che oggi è specificatamente più sentito: l’assistenza sanitaria. Le società di mutuo soccorso, fin dalle origini normative del 1886, non avevano mai svolto un ruolo attivo nella divulgazione delle proprie finalità, elemento oggi importantissimo poiché viviamo nell’era della comunicazione e del marketing relazionale, dove è fondamentale rivolgersi alle persone per dar valore alle proprie progettualità, nel pieno spirito mutualistico. Mutua MBA per la promozione delle proprie finalità intellettuali, associative e mutualistiche ha deciso di avvalersi della risorsa interna più importante, i propri associati. Sono infatti i soci già iscritti alla Mutua che, attraverso uno specifico incarico e dopo accurata preparazione, si dedicano all’ampliamento della comunità.
Ha parlato di preparazione, ci dica di più rispetto a questo particolare compito di promozione dei soci.
Spiego il valore di questa particolare quanto importante attività del socio partendo dalla base normativo-giuridica. Il recente Art. 23 introdotto nel decreto legislativo del 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla Legge 221 del 17 dicembre 2012 denominato Decreto Sviluppo, all’ articolo 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, si cita che: “Le società possono inoltre promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici”. Mutua MBA già dal 2008 aveva normato queste finalità al suo interno, con il proprio statuto e regolamento. Nasce cosi il Socio Promotore Mutualistico. Non bastava però solo dare alla luce una idea ma era necessario tutelarla, arricchirla ma anche monitorarla. Per questo motivo Mutua MBA si è autoimposta un regolamento rigido per l’abilitazione del Socio Promotore Mutualistico con uno specifico corso con test finale e con l’obbligo di effettuare un numero di ore e specifici corsi formativi per essere sempre aggiornato sulle normative, attualità, sistema sanitario e operatività interna. La Mutua poi nel 2010 ha demandato queste attività formative all’Anaprom Associazione Nazionale dei Promotori Mutualistici che poi si è fusa per incorporazione nel 2015 in Ansi – Associazione Nazionale di Sanità Integrativa. I Promotori Mutualistici che oggi sono quasi 2.000 studiano molto anche grazie al sostegno del Socio Coordinatore, una figura di Socio con delle riconosciute attitudini alla gestione dei rapporti interpersonali, oltre che figura preparata sui temi storico-culturali-normativi delle società di mutuo soccorso. Dei veri e propri “docenti” in grado di insegnare e valutare i Promotori Mutualistici di riferimento sui vari territori.
Chi è quindi il Promotore Mutualistico e cosa fa nello specifico?
La domanda è molto aperta e prevede una risposta articolata per meglio comprendere le specificità di questo ruolo chiave nella Mutualità moderna. Per Promotore Mutualistico si intende un socio ordinario di una Società di Mutuo Soccorso che, in base alle previsioni statutarie, può ricevere dagli organi sociali specifici incarichi diretti alla divulgazione dei fini, compiti e attività della società e provvede, in particolare, a prendere contatti con i soggetti interessati ad aderire alla SMS di cui è socio, conformandosi in tale attività agli ideali ed ai principi etici della mutualità.
La definizione della figura del Socio Promotore Mutualistico e della sua attività corrisponde ad un modello sociale ricavabile dalla prassi statutaria e quindi si riporta ad una fonte di tipo consuetudinario che opera all’interno del principio di autonomia associativa che gode di rango costituzionale. Conformemente alla tradizione secolare che affida alla fonte statutaria gran parte della disciplina delle attività delle Società di Mutuo Soccorso, anche l’attività dei Promotori Mutualistici trova negli statuti sociali la propria regolamentazione basilare, sicché in materia è inevitabile che vi sia una certa varietà di disciplina e di nomenclature potendo i Soci Promotori essere denominati anche Soci Informatori Mutualistici; ma le variazioni di lessico e di disciplina non tolgono che i compiti assegnati ai Soci Promotori sono sempre essenzialmente compiti di disseminazione di informazioni a fini di proselitismo.
Nella prassi statutaria delle società di mutuo soccorso la figura del Socio Promotore, o Informatore, è stata ritagliata da quella del socio ordinario, proprio alla luce del ruolo attivo che tale categoria di soci assume nel promuovere gli ideali mutualistici attraverso l’allargamento della compagine sociale, con ciò necessariamente distinguendosi dal socio ordinario che sostiene i medesimi ideali solo attraverso la propria adesione e l’adempimento degli obblighi contributivi. Il dato costante che mette conto di sottolineare è che, sempre in conformità con la tradizione mutualistica, la gradazione degli impegni è posta in funzione della volontà di coinvolgimento espressa dagli aspiranti soci rispettando il principio fondamentale della mutualità di soccorso che pone al suo centro il soddisfacimento dei bisogni di protezione più sentiti. Ciò che la prassi statutaria ha elaborato è quindi un punto di equilibrio tra esigenze che debbono essere armonizzate tra loro: il rispetto della volontà dei soci circa il grado del loro coinvolgimento nella vita sociale; il rispetto del principio antidiscriminatorio che viene posto nella direzione di prestare soccorso in base ai bisogni e non in base alle possibilità di spesa. Il principio di responsabilità che impone meccanismi di controllo sulle attività dei soci che possono coinvolgere l’immagine sociale. Quest’ultima, ovvia, esigenza impone quindi che l’acquisizione della qualifica di Socio Promotore sia specialmente filtrata dagli organi amministrativi della Società di Mutuo Soccorso che accertino la sussistenza di specifiche qualità personali e morali nonché di specifiche competenze di tipo tecnico al rafforzamento delle quali si devolvono attività di formazione.
In un quadro sistematico si colgono quindi le connessioni logiche tra le ragioni che conducono ad una ampia modulazione delle figure dei soci e quelle che presiedono alla individuazione della specifica figura del socio promotore mutualistico. In particolare non bisogna mai dimenticare che ciò che il Promotore Mutualistico incoraggia è effettivamente la conclusione di un rapporto associativo e non già un contratto individuale di scambio e che la comunione di scopo che caratterizza il rapporto associativo è qui ulteriormente specificata dal fine mutualistico ed, infine, rigorosamente delimitata alle attività mutualistiche predeterminate dalla legge, tra le quali spicca quella che si rivolge al settore della sanità integrativa; settore che vede le società di mutuo soccorso nel ruolo di attori primari del sistema.
Fin dall’istituzione del Servizio sanitario nazionale, avvenuta con la L. 23.12.1978, n. 878, è stata prevista la possibilità per i cittadini di integrare le prestazioni erogate dal servizio pubblico tramite il ricorso alle assicurazioni private o a forme di mutualità volontaria.
Solo la mutualità integrativa, nel cui ambito vanno ricompresi i fondi sanitari, appartiene al settore del no profit, essendo diretta a fornire prestazioni integrative e/o anche sostituive rispetto a quelle fornite dal SSN secondo logiche non orientate al profitto e fondate sul principio della solidarietà tra categorie occupazionali o gruppi di cittadini.
I fondi sanitari esistono e operano da diversi anni, ma solo in tempi relativamente recenti il legislatore si è preoccupato di dotarli di una specifica disciplina.
Tre sono i pilastri sui quali poggia la nostra sanità: la sanità pubblica, basata sul principio dell’universalità, dell’uguaglianza e della solidarietà, (I Pilastro), la sanità collettiva integrativa-sostitutiva basata sulla mutualità volontaria (II Pilastro) e la sanità individuale in cui il cittadino si rivolge al mercato sanitario richiedendo copertura assicurative (c.d. III Pilastro).
In base alla normazione vigente in particolare in riferimento all’art.9 del d. lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art.1 L. 23 ottobre 1992 n. 421), le SMS sono soggetti primari del settore della assistenza sanitaria integrativa o complementare, mentre l’impresa assicurativa è esclusivamente un soggetto “fornitore di servizi” agli enti mutualistici che decidano di “esternalizzare” in tutto o in parte la loro attività. E’ quindi da ribadire che nel campo della assistenza sanitaria integrativa il modello di accesso che il legislatore prevede è quello associativo mutualistico, rappresentato dalle SMS e dalla Casse sanitarie, e non quello dell’impresa assicurativa cui viene destinato un ruolo ausiliario.
Elementi caratterizzanti gli Enti assistenziali, e tra di esse, anche le Società di Mutuo Soccorso, sono l’assenza di scopo di lucro e la mutualità, ovvero il principio del reciproco sostegno tra i soci con cui si garantisce ad essi la copertura di determinati rischi personali e/o economici; le somme versate dai soci rappresentano la partecipazione dei soci stessi alla solidarietà di gruppo.
Il fondo mutualistico serve principalmente a garantire le prestazioni che si prevede che i soci richiederanno, oltre a coprire le spese di gestione. Il rapporto che lega la società e il socio è, pertanto, di tipo associativo e non contrattuale, come invece avviene nel caso del rapporto di tipo assicurativo. Ciò che conferma la finalità assistenziale e non commerciale della società medesima.
Inoltre, a differenza di quanto avviene nel caso di assicurazione di malattia, la copertura sanitaria non è generalmente esclusa al raggiungimento di particolari limiti di età e la facoltà di recesso spetta unicamente al socio alle scadenze predeterminate; soprattutto tali enti non possono fare alcuna selezione del rischio, a differenza di ciò che avviene per le assicurazioni.