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Salute e prevenzione, cosa fare per abbattere le barriere architettoniche
Rampe di scale, porte piccole, corridoi troppo stretti, camerini non sufficientemente larghi, mancanza di maniglie per sorreggersi nei bagni e qualunque altro elemento costruttivo che impedisce o limita in qualche modo lo spostamento o la fruizione di servizi a persone con problemi motori più o meno gravi, vengono considerati come barriere architettoniche e, come tali, devono essere abbattuti par garantire a chiunque non solo la libertà di movimento ma anche la sicurezza di muoversi senza temere per la propria incolumità.
In Italia la legge di riferimento per l’abbattimento delle barriere architettoniche è la legge 13/1989 e, insieme al regolamento Decreto Ministeriale D.M. 14 giugno 1989, n.236, identifica tutti quegli atti che sono volti proprio al superamento e all’eliminazione dei disagi negli edifici privati e non, come l’installazione di montascale, ascensori, maniglioni di supporto, ecc…
Questo Decreto identifica quali sono i tre criteri che un edificio, sia esso pubblico o privato, deve soddisfare per poter essere effettivamente privo di barriere architettoniche offrendo così la libertà di movimento anche a coloro che hanno problemi sensoriali, motori o sono costretti su sedia a rotelle.
I criteri descritti dal Decreto Ministeriale sono:
1. Accessibilità: un edificio è accessibile nel momento in cui permette a chiunque indistintamente di entrare al suo interno, di vivere i suoi spazi e di usufruire delle sue attrezzature in sicurezza e autonomia.
2. Visitabilità: un edificio è visitabile nel momento in cui chi ha capacità motorie ridotte più raggiungere gli spazi di relazione e può usufruire in sicurezza e autonomia di almeno un bagno.
3. Adattabilità: un edificio può essere modificato e adattato per divenire accessibile e fruibile anche a persone con difficoltà motorie o sensoriali più o meno gravi.
Rispettando questi criteri è possibile adattare l’ambiente alle esigenze delle persone disabili offrendogli il massimo grado di autonomia possibile in totale sicurezza. Infatti la persona disabile può essere fornita di tutti gli strumenti di ultima generazione per muoversi in autonomia, ma se l’ambiente circostante non è stato messo a norma, la persona rischia di non poter raggiungere un luogo a causa di una piccola rampa di scale, che poteva essere facilmente superata con l’installazione di un ascensore o di un servoscala, per esempio.
Considerare l’idea di installare ascensori o montascale negli edifici, che siano essi abitazioni private o luoghi pubblici, garantisce la libertà di movimento sì, ma la persona disabile o con problemi motori più o meno gravi, ha la possibilità di affrontare ostacoli come le più comuni rampe di scale in tutta sicurezza, senza temere di inciampare e cadere dalle scale, rischiando di subire danni fisici anche piuttosto gravi.
Che tipo di autorizzazioni sono necessarie per effettuare dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche?
Prima della riforma del 2016, la norma di riferimento era quella all’art. 3 del DPR 380/2001, nella quale veniva fatta la distinzione tra interventi di manutenzione ordinaria, interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e di risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e interventi di ristrutturazione urbanistica.
Con il Decreto Legislativo 222/2016 sono stati apportati poi alcuni cambiamenti al DPR 380/2001 in cui la distinzione dei vari interventi edili è stata modificata in: edilizia libera, in cui rientrano tutti quegli interventi che possono essere effettuati senza il bisogno di alcun tipi di autorizzazione; interventi che richiedono una Comunicazione Inizio Attività Asseverata (CILA); interventi che richiedono una Segnalazione Certificata di Inizio Attività(SCIA) e interventi che richiedono un PdC, cioè un Permesso di Costruire.
Come si ottiene l’autorizzazione?
Per ottenere l’autorizzazione per effettuare un lavoro di abbattimento delle barriere architettoniche, bisogna presentare la domanda presso l’ufficio comunale di competenza con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui deve essere specificata l’ubicazione dell’abitazione, quali sono i punti che costituiscono una barriera architettonica e la certificazione del medico che attesta l’handicap della persona o delle persone che hanno bisogno della realizzazione dei lavori.
Saranno il Comune e la Regione di residenza a verificare la regolarità degli interventi edili e che siano regolarmente autorizzati. Le Autorità hanno infatti il compito di accertarsi che gli interventi siano effettivamente finalizzati a rendere l’immobile idoneo alle esigenze di una persona disabile e che tali autorizzazioni vengano date solo nei casi in cui gli interventi siano necessari per garantire i criteri descritti dal Decreto Ministeriale n.236 di accessibilità, visitabilità e adattabilità degli ambienti alle persone portatrici di handicap.
È possibile ottenere delle detrazioni fiscali e chi può richiederla?
Grazie al Bonus Ristrutturazioni, facente parte del Bonus Casa 2019 prorogato fino al 31 dicembre 2019, è possibile ottenere una detrazione fiscale pari al 50% su una spesa totale massima di 96.000 euro per singola unità abitativa da ripartire in dieci rate annuali di pari importo.
Secondo quanto riportato dall’Agenzia delle Entrate nella sua guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”, infatti, tra i lavori di ristrutturazione che possono essere detratti dalle spese rientrano anche tutti quei “lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche, o (ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992) per la realizzazione di strumenti che siano in grado di favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione di persone con disabilità motorie gravi” e la domanda può essere inoltrata da ogni contribuente che sia soggetto a pagamento di imposte sui redditi, che sia portatore di handicap o che abbia a carico una persona portatrice di handicap.