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I giudici di Palazzo Spada legittimano l’antesignana MBA
Con ricorso al T.A.R. Lazio, la Società Generale di Mutuo Soccorso Basis Assistance aveva impugnato il provvedimento con il quale era stata esclusa dalla procedura di gara per l’aggiudicazione del servizio di assistenza sanitaria integrativa per il personale dell’Agenzia del demanio per mancanza del requisito economico – finanziario richiesto, consistente nell’ “aver raccolto, nel triennio 2010-2013 premi nel ramo assicurativo malattia, per un importo non inferiore complessivamente ad € 1.500.000,00”.
MBA denunciava la violazione del principio di buon andamento della P.A., della disciplina di gara, del favor partecipations, l’eccesso di potere e la violazione del principio di proporzionalità, insomma di tutti quei canoni che avrebbero dovuto ispirare l’operato della Stazione Appaltante. Non a caso, la disciplina di gara, diversamente dal provvedimento di esclusione, avrebbe consentito agli Enti assistenziali di partecipare autonomamente.
Il requisito della raccolta premi non inferiore ad € 1.500.000,00 sarebbe stato riferibile esclusivamente alle Compagnie di Assicurazione e/o si sarebbe dovuto interpretare in senso “atecnico”, riferibile anche ai “contributi”, rivolto ad accertare, compatibilmente con la natura giuridica dell’offerente, se quest’ultimo avesse raccolto somme superiori a quelle indicate nel bando, nel ramo afferente il servizio oggetto di gara.
Le disposizioni integranti la lex di gara, mentre imponevano alle Compagnie assicurative di partecipare in A.T.I. o avvalendosi degli Enti assistenziali, non obbligavano quest’ultimi a una partecipazione congiunta con una Società di Assicurazioni.
Proprio per questo MBA sosteneva che, a fronte di clausole non univoche del bando, si sarebbe dovuto propendere per l’interpretazione che avrebbe potuto assicurare la massima partecipazione alla selezione.
La terza sezione del T.A.R. Lazio – Roma, disattendendo irragionevolmente tutte le aspettative, con la sentenza n. 6244/2014 ha rigettato il ricorso di MBA rilevando che la lex specialis, nella parte in cui richiedeva i requisiti economico – finanziari, induceva gli aspiranti concorrenti a ritenere necessaria la contemporanea presenza, nel soggetto partecipante, sia degli Enti assistenziali che delle Compagnie di Assicurazione, tanto vero che l’espressione “raccolta premi” non poteva non riferirsi, inequivocabilmente, all’attività propria delle Compagnie di assicurazione.
Ma MBA non si è rassegnata e appellandosi al Consiglio di Stato ha dedotto, con dovizia di argomenti, l’ingiustizia della sentenza del T.A.R.
E così, il Collegio giudicante di Palazzo Spada, muovendo dal presupposto secondo cui l’art. 7 del disciplinare di gara stabiliva che la partecipazione era consentita non solo agli Enti assistenziali, quali soggetti che avrebbero dovuto eseguire le prestazioni contrattuali, ma anche alle Compagnie di Assicurazione, con la condizione che si fossero avvalse di un Ente assistenziale per tutta la durata del contratto, ha, con sagacia, osservato che il requisito economico – finanziario di “aver raccolto premi nel ramo assicurativo malattia” se si fosse dovuto intendere in senso letterale (escludendo ogni altra forma di fatturato conseguito nel settore oggetto di gara), allora si sarebbe dovuto esprimere nel bando con la stessa chiarezza con cui era stata prescritta alle Compagnie di Assicurazione la condizione di partecipazione in associazione (o con avvalimento) di un Ente assistenziale.
Pertanto, la lex specialis, letta nel significato seguito dall’Amministrazione, era manifestamente illogica, alla luce del fatto che l’art. 7 del disciplinare aveva un unico significato semantico: mentre le Compagnie assicurative potevano partecipare solo se raggruppate o avvalendosi degli Enti assistenziali, non diceva altrettanto chiaramente che questi ultimi avrebbero potuto partecipare solo se raggruppati o avvalendosi di Compagnie assicurative, in coerenza, d’altra parte, con l’oggetto dell’appalto.
Se è vero, poi, che lo scopo dei requisiti di gara dovrebbe essere quello di assicurare la Stazione Appaltante sulla capacità imprenditoriale di gestire un servizio di pari entità a quello che si intende appaltare, a fortiori “appare illogica una disposizione del bando (come pure un’interpretazione sistematica della lex di gara) che porti all’esclusione della società appellante (n.d.r. MBA), ente mutualistico assistenziale che possiede senza dubbio la capacità tecnica in relazione al servizio oggetto di affidamento e che la propria idoneità finanziaria ha dimostrato producendo la documentazione afferente allo svolgimento di servizi analoghi per un congruo importo.”
Nondimeno, il Collegio giudicante ha statuito che la capacità di erogare i sussidi richiesti si rinviene anche in capo alle società di mutuo soccorso che raccolgono “contributi”, anziché “premi”, risultando, pertanto, così altrettanto dotate di capitali, e per giunta potendo usufruire di agevolazioni fiscali non estese alle Compagnie assicurative.
Con la sentenza n. 1898 del 14 aprile 2015, la quarta sezione del Consiglio di Stato ha così riformato la scellerata pronuncia del T.A.R. e ha statuito la legittimità della partecipazione autonoma delle S.M.S., senza vincoli di sorta con le Compagnie di Assicurazione, alle procedure di gara bandite dalla P.A. per le prestazioni assistenziali di sanità integrativa.