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La sorveglianza sanitaria durante la pandemia da Covid-19

25 Maggio 2020

Cosa c’è da sapere sulla sorveglianza sanitaria in tempi di Coronavirus: che cos’è, chi riguarda, come funziona?

Il carattere particolarmente virulento e invasivo dell’epidemia da Covid-19 ha spinto le autorità a stilare e firmare dei nuovi protocolli di sicurezza a tutela della salute del lavoratore. Aziende, impiegati e consumatori hanno perciò dovuto adeguare la propria condotta alle nuove procedure per il contenimento dei contagi e, in particolare, hanno dovuto recepire le nuove disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria e di «stretta collaborazione tra Datori di lavoro e Medici competenti».

Nei vari documenti presentati da organi di governo, Aziende Sanitarie territoriali e nazionali ed esperti del settore, si parla ripetutamente di azioni strategiche di prevenzione da stabilire al fine di concretizzare un’eventuale revisione o una modifica dei protocolli di Sorveglianza sanitaria e «una diversa modalità di attuazione della stessa». Tali modifiche sono rivolte in particolar modo agli ambienti di lavoro non sanitari, ai quali spesso mancano le competenze necessarie per affrontare una crisi sanitaria di tale portata.

Ma in cosa consiste la sorveglianza sanitaria e quali disposizioni supplementari sono state adottate in presenza dell’epidemia da Covid-19? Nel Decreto Legislativo 81/2008 si stabilisce che è affidato al «medico competente» il compito (e l’obbligo) di «programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati». Il medico competente è quindi una figura di riferimento anche per la gestione dell’emergenza da Coronavirus: in questo caso egli dovrà individuare le modifiche al piano di sorveglianza sanitaria che ritiene più opportune, in base alla tipologia e alle necessità dell’azienda.

Dal momento che, infatti, il livello di rischio applicabile ad ogni singola azienda è diverso in relazione alle caratteristiche di quest’ultima (come evidenziato dalla classificazione del rischio di esposizione proposta dalle linee guida dell’OSHA), il medico competente ne terrà conto nella definizione e nell’adozione delle misure di prevenzione più appropriate al livello di esposizione dei lavoratori.

Quest’ultimo sarà:

  • rischio di esposizione molto alto: nelle attività lavorative legate a specifiche attività mediche, post-mortem o di laboratorio specificamente dedicate all’emergenza sanitaria (operatori sanitari, personale di laboratorio che lavorano a stretto contatto con pazienti certi affetti da Covid-19);
  • rischio di esposizione alto: nelle attività lavorative legate alle attività mediche in generale, le attività assistenziali e di supporto alla persona (personale medico, operatori soggetti al trasporto dei pazienti, dipendenti delle pompe funebri, ecc.);
  • rischio di esposizione medio: nelle attività lavorative che richiedono un contatto frequente e/o stretto con persone potenzialmente infette (in questa categoria rientrano la maggior parte degli esercizi commerciali pubblici e privati);
  • rischio di esposizione basso: nelle attività lavorative che non prevedono il contatto dei lavoratori con persone potenzialmente infette (lavoratori che hanno un contatto professionale minimo sia con il pubblico sia con altri colleghi).

Nella ridefinizione dei protocolli aziendali della sorveglianza sanitaria, il medico competente dovrà fare riferimento alle indicazioni riportante nel “Protocollo condiviso” di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, diffuso dal Governo il 14 marzo e aggiornato il 24 aprile scorso. In ottemperanza a quanto espresso nel “Protocollo condiviso”, si invita a integrare il piano di sorveglianza sanitaria con le ulteriori misure, tra cui:

  1. Scrupoloso rispetto del decalogo stilato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e dal Ministero della salute, che invita a:
  • lavarsi spesso le mani con detergente o gel a base alcolica,
  • evitare il contatto ravvicinato con soggetti a rischio,
  • non toccare il volto con le mani,
  • coprire il naso con l’incavo del gomito o fazzoletti monouso quando si starnutisce,
  • non recarsi al pronto soccorso in caso di potenziale infezione, ma chiamare il numero d’emergenza o il proprio medico di fiducia.
  1. Obbligo, da parte dell’azienda, a fornire adeguata informazione riguardo alle misure eccezionali adottate per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19, a partire dall’obbligo di restare nel proprio domicilio in presenza di febbre pari o superiore ai 37,5°C, nel caso in cui il lavoratore sia stato in contatto con casi sospetti o accertati di contagio e qualora sia proveniente da zone a rischio.

 

  1. Obbligo, da parte dell’azienda, di rispettare e far rispettare tutte le disposizioni in merito alle modalità di accesso nei luoghi di lavoro, della condotta da adottare negli spazi comuni e in presenza di altri lavoratori, delle norme igieniche essenziali a garantire la protezione della salute di lavoratori interni e visitatori esterni all’azienda.

 

  1. La definizione di modalità di comunicazione diretta tra lavoratore e medico competente, in modo che i primi possano informare il secondo – in modo immediato e senza compromettere la protezione dal contagio di entrambe le parti – qualora insorgessero problemi di salute che richiedano misure di tutela specifiche.

 

  1. Obbligo, da parte dell’azienda, di provvedere a una corretta e accurata sanificazione degli ambienti e delle postazioni di lavoro, con cadenza giornaliera, così come di eventuali mense, servizi igienici, aree fumatori, distributori di bibite e spuntini, ecc.

 

Tags: azienda, covid-19, lavoro, salute, sorveglianza sanitaria
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