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Stop stato di emergenza: la pandemia è finita? Al via le nuove regole
Tra qualche giorno, il 31 marzo, scade lo stato di emergenza e l’Italia si prepara a una nuova fase con misure e regole in favore di un ritorno alla normalità a partire dal 1° aprile. Dal 28 marzo tutta Italia è in zona bianca. “La fine dello stato d’emergenza non significa che il virus vada via o che la pandemia sia finita”. Ha detto Roberto Speranza, Ministro della Salute. “Il nostro Paese comincia ad affrontare il virus con strumenti ordinari. Il virus non scompare e restano una serie di indicazioni, a cominciare dall’uso di mascherine al chiuso”. Dal 1° febbraio è cessato l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto, ma fino al 30 aprile viene reiterato l’obbligo di mascherine ffp2 negli ambienti al chiuso, sui mezzi di trasporto e in luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico. L’ipotesi è quella di eliminare tale obbligo a maggio, ma il ministro Speranza avverte che “lo valuteremo nel mese d’aprile, rispetto ad altri paesi abbiamo scelto un approccio più graduale. Dobbiamo aprirci ad una fase diversa, nei mesi in cui si sta più all’aperto possiamo permetterci una maggiore libertà sempre all’insegna della gradualità”.
Nell’ottica dell’allentamento graduale delle misure anti covid, la data del 1° aprile riguarda principalmente il cambiamento dell’utilizzo del green pass e del super green pass.
Non cambiano invece le regole per la quarantena dei positivi al Covid con l’entrata in vigore del nuovo decreto alla scadenza dello stato d’emergenza. I positivi dovranno aspettare 7 giorni o 10 se non vaccinati prima di fare un tampone che dovrà essere negativo per poter porre fine all’isolamento.
Il decreto Covid del 25 marzo prevede che “a decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al Sars-CoV-2, fino all’accertamento della guarigione”. Qui non si fa riferimento temporale che invece viene implicitamente richiamato dal comma 3 dello stesso articolo: “Con circolare del ministero della Salute sono definite le modalità attuative dei commi 1 e 2”. Si tratta della circolare firmata dal direttore generale della Prevenzione Gianni Rezza del 4 febbraio scorso, che precisa come “per i non vaccinati o i vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e per i guariti da più di 120 giorni l’isolamento dura 10 giorni con un test antigenico o molecolare negativo alla fine del periodo”, mentre “per i vaccinati con 3 dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni e per guariti da meno di 120 giorni l’isolamento dura 7 giorni con un test antigenico o molecolare negativo alla fine del periodo”.
Dal 1° aprile al via l’eliminazione delle quarantene precauzionali. Tutti i vaccinati e non, saranno tenuti non più alla quarantena ma all’autosorveglianza, e cioè “l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti”, fino al decimo giorno successivo “alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Sars-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto”.
Cosa succede in caso di positività nelle scuole?
Nelle scuole dell’infanzia e nei servizi educativi per l’infanzia in presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e per docenti ed educatori, nonché per le bambine e i bambini che abbiano superato i sei anni, è previsto l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
Scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale
In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e gli studenti che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione. Riguardo alla didattica digitale integrata, le alunne e gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie o dell’alunno maggiorenne accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.
In tutte le istituzioni del sistema educativo, scolastico e formativo resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico, fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine. La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto scolastici (di tipo Ffp2 fino al 30 aprile 2022). La mascherina non va indossata durante le attività sportive; è raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.
Fino al 15 giugno resta l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. Secondo il decreto pubblicato, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. Laddove non risulti l’effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, il personale docente ed educativo sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante “l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale”.
In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell’obbligo vaccinale il personale docente ed educativo non adempiente sarà utilizzato in attività di supporto all’istituzione scolastica. Non andrà, dunque, in classe.